Il distributore ha l'obbligo di
consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della
sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto
di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da
intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la
disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei
propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di
pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento
di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali.
In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore
consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di
successive modifiche di rilievo delle stesse.
SEZIONE I - Informazioni generali
sull'intermediario che entra in contatto con il contraente
SEZIONE II - Informazioni
sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo.
a) Le seguenti informazioni sono
disponibili nei locali del distributore oppure, ove esistente, pubblicate sul
suo sito internet:
1. elenco recante la
denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali
l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione
orizzontale o lettere di incarico. Nel caso in cui l'intermediario che entra in
contatto con il contraente sia iscritto in Sezione E, l'elenco riporta i
rapporti dell'intermediario principale con i quali collabora.
2. l'elenco degli obblighi di
comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS
n. 40/2018.
b) Nel caso di offerta fuori sede
o nel caso la in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di
comunicazione a distanza il contraente puo' richiedere la consegna o la
trasmissione dell'elenco sub a.1.
SEZIONE III - Informazioni
relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
a) L'intermediario, sia quello
che entra in contatto con il cliente sia quello per cui viene svolta,
l'attività non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10%
del capitale sociale o ai diritti di voto della/e impresa/e di assicurazione
rappresentate;
b) l'Impresa di assicurazione
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o
indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della
Società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera.
SEZIONE IV - Informazioni sugli
strumenti di tutela del contraente
a) L'attività di distribuzione è
garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che
copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali
dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei
dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario
deve rispondere a norma di legge;
b) il contraente, ferma restando
la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare per
iscritto alla Compagnia con le seguenti modalità eventuali reclami riguardanti
il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o
il comportamento della Società o dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e
collaboratori):
Per poter dare seguito alla
richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome,
domicilio e codice fiscale (o partita IVA) del reclamante, nonché la
descrizione della lamentela.
Nel caso in cui il reclamo abbia
esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di
45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento
dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), l'esponente potrà
rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.206, PEC:
ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
I reclami indirizzati all'IVASS,
anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e
della Compagnia, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del
reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o
dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve ed esaustiva descrizione
del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato
alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla
stessa;
e) ogni documento utile per
descrivere più compiutamente le relative circostanze.
E' possibile presentare reclamo
alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via
Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02. 724201 per questioni attinenti la
trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID),
nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente
o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando
l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società
Si evidenzia che i reclami per
l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno
presentati direttamente all'IVASS.
Per la risoluzione della lite
transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia
può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero
competente, individuabile accedendo al sito internet
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.
chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
a) Si ricorda che, prima di
ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
> Mediazione, interpellando,
tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti
nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito
www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
> Negoziazione assistita,
tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate
nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre
2014 n. 162);
> Procedura di conciliazione
paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di
risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle
Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul
sito internet della Società www.unipolsai.it;
> Procedura di arbitrato ove
prevista dalle Condizioni di Assicurazione;
> Perizia contrattuale ed
arbitrato, ove prevista dalle Condizioni di assicurazione per le garanzie
diverse dalla R.C. Auto.
|