AGENZIA COLOMBO SAS di Giuseppe E Marco Colombo Via Conciliazione, 61 - 20024 Garbagnate Milanese - E-mail agenziacolombo@agenziacolombosas.com Tel. 0299027480 0299028306 - Fax 0299022801 P.IVA 13113480159 – Pec: agenziacolombo@pec.agenziacolombosas.com Intermediario iscritto al RUI sezione A 000012141 dal 01 FEBBRAIO 2007 soggetto al controllo da parte di IVASS I dati sopra sono censiti e consultabili sul sito Ivass.it nella sezione ricerca nel Rui ((https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/) Per eventuali reclami consultare la sezione RECLAMI
Informativa al compenso ricevuto per il contratto distributivo
Il distributore ha l’obbligo di mettere a
disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche
mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet,
ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi,
dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta
fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga
mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore
consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della
sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di
assicurazione.
SEZIONE I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
1.obbligo di consegna al
contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima
della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo
contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali
del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo
sul sito internet, ove esistente
2.obbligo di consegna
dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della
sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista,
del contratto di assicurazione;
3.obbligo di consegnare
copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle
vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento
sottoscritto dal contraente;
4.obbligo di proporre o
raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura
assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal
fine, ogni utile informazione;
5.[se il prodotto
assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il
contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere
distribuito;] [1]
6.obbligo di valutare se
il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto
di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i
quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune
disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo
30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato
di riferimento individuato per ciascun prodotto;
7.obbligo di fornire in
forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto,
illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura
ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una
decisione informata.
SEZIONE II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di
investimento assicurativi
1.prima della
sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista,
del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia
dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
2.obbligo di valutare
l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo
proposto;
3.in caso di vendita con
consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato,
specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In
mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
con consulenza;
4.in caso di vendita senza
consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il
contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita
dichiarazione;
[1]La
previsione di cui alla lettera e) è annullata per effetto della sentenza TAR
Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7549, che ha disposto l’annullamento
dell’articolo 4, comma 20, lettera a) del Provvedimento IVASS n. 97 del 4
agosto 2020 nella parte in cui introduce la disposizione di cui al comma 4-bis
dell’articolo 58 del Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018.