AGENZIA COLOMBO SAS di Giuseppe E Marco Colombo Via Conciliazione, 61 - 20024 Garbagnate Milanese - E-mail agenziacolombo@agenziacolombosas.com Tel. 0299027480 0299028306 - Fax 0299022801 P.IVA 13113480159 – Pec: agenziacolombo@pec.agenziacolombosas.com Intermediario iscritto al RUI sezione A 000012141 dal 01 FEBBRAIO 2007 soggetto al controllo da parte di IVASS I dati sopra sono censiti e consultabili sul sito Ivass.it nella sezione ricerca nel Rui ((https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/) Per eventuali reclami consultare la sezione RECLAMI
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA RECLAMI DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.p.A.
Eventuali reclami aventi
ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il
profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della
prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente
diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento
dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere
inoltrati per iscritto alla Compagnia con le seguenti modalità:
Riferimenti
della Compagnia
scrivendo a: Unisalute Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Assistenza Specialistica Clienti - Via Larga 8 - Bologna 40138 (BO) inviando un fax al numero:
39 051 320961
inviando una e-mail
all'indirizzo: reclami@unisalute.it
compilando il modulo on
line sul sito: https://www.unisalute.it/servizio-clienti/reclami
I reclami relativi al
comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori)
possono essere inoltrati anche presso l’Agenzia con le seguenti modalità:
Riferimenti
dell’intermediario
scrivendo a: Agenzia
Colombo sas
inviando un fax: al numero
0299022801
inviando una e-mail
all'indirizzo: agenziacolombo@agenziacolombosas.com
Per poter dare seguito
alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome,
cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Qualora
l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di
assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi
all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma,
telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente
(inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di
riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per
iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito
internet dell’IVASS e della Compagnia, contengono:
a) nome, cognome e
domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del
soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva
descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo
presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito
dalla stessa;
e) ogni documento utile
per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami
per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno
presentati direttamente all’IVASS. Per la risoluzione della lite
transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia
può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero
competente, individuabile accedendo al sito internet
http://ec.europa.eu/internal_market/finnet
members_en.htm chiedendo
l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di
mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la
facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti
sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
• procedimento di
mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto
Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in
talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di
contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e
sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante
un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramitel’assistenza
di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di
negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132
(convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in
materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il
ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione
fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza
di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di arbitrato
ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.